Art. 3.
(Tutela giudiziale).

      1. Fuori dai casi regolati da altre disposizioni di legge, quando il comportamento di un soggetto privato o di un'amministrazione pubblica produce una discriminazione per i motivi di cui all'articolo 1, l'interessato può chiedere al giudice la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione dei suoi effetti, salvo il risarcimento del danno.
      2. L'azione si propone dinanzi al giudice del luogo di domicilio dell'istante.
      3. Quando la domanda è rivolta alla pronuncia di provvedimenti urgenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. Se l'ordinanza è pronunciata prima del giudizio di merito, il giudice provvede alla liquidazione delle spese del procedimento anche nel caso di accoglimento dell'istanza; in tale caso non

 

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si applicano le disposizioni di cui all'articolo 669-octies ed all'articolo 669-novies, commi primo, secondo e quarto, del codice di procedura civile.
      4. Se è posto in essere un atto, patto o comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda può essere proposta dagli enti o dalle associazioni rappresentativi dei diritti e degli interessi del gruppo a cui appartengono i soggetti passivi della discriminazione.
      5. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio per i motivi di cui all'articolo 1, può dedurre elementi di fatto, relativi a fenomeni di carattere collettivo. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
      6. Chiunque elude l'esecuzione dell'ordinanza che accoglie il ricorso è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
      7. Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice condanna il responsabile della discriminazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.